Arbitro per le Controversie Finanziarie

Nobis Vita Spa ha aderito alla procedura denominata “Arbitro per le Controversie Finanziarie”, istituito presso la Consob con delibera n.19602 del 4 maggio 2016.
L’Arbitro è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie fra Investitore-Contraente e Intermediario (Compagnia) relative alla violazione da parte di quest’ultimo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.

L’accesso all’Arbitro è del tutto gratuito per l’Investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).

I contratti collocati da Nobis Vita per i quali è possibile proporre il ricorso all’Arbitro sono le polizze di ramo III (Unit Linked) e di ramo V (Capitalizzazione).

Il ricorso all’Arbitro puó essere proposto dall’Investitore, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore, quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

  1. Non sono pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
  2. E' stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi piú di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni.

Non rientrano nell’ambito di operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro di importo superiore a euro 500.000.
Il ricorso all’Arbitro deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’Intermediario.

Si precisa che il diritto riconosciuto all’Investitore-Contraente di ricorrere all’Arbitro è sempre esercitabile anche nell’ipotesi che siano presenti nel contratto clausole di rinuncia o clausole che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.

Per maggiori informazioni consulta il sito CONSOB alla voce Arbitro per le Controversie Finanziarie